CASSAZIONE: mancato aggiornamento del DVR al COVID può integrare un reato penale?

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Il mancato aggiornamento del DVR alle procedure previste per la prevenzione della pandemia, pur obbligatorio, non integra necessariamente responsabilità di tipo penale per eventuali conseguenze pandemica nell’ambito aziendale ma il nesso di causalità tra mancato aggiornamento e conseguenze pandemiche va accertato caso per caso.

La questione dell’aggiornamento del DVR all’epidemia COVID 19 è stata oggetto di una specifica nota del marzo 2020 dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro che conclude raccomandando che :

Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008.”

Anche se il caso, nello specifico, riguarda una casa di riposo nella quale si sono avute delle morti a causa del COVID, rimane il fatto che la Corte di Cassazione, nell’esame complessivo della causa, come sempre, valuta i singoli punti che vengono sollevati dal ricorrente.

A tale proposito, uno riguarda specificatamente l’AGGIORNAMENTO DEL DVR alle miusre di prevenzione relative alla pandemia COVID 19: infatti, la Corte rileva come gli

” accertamenti da parte dei Carabinieri compendiati nelle note del 4, del 5, del 7 e dell’Il maggio 2020, che hanno segnalato, tra l’altro, la omessa doverosa integrazione del documento di valutazione dei rischi con le procedure previste dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 e l’omesso aggiornamento dello stesso.” 

Nel proseguio dell’esame, la Cassazione a tale proposito rileva altresì che:

“il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Caltagirone ha impugnato tale ordinanza tramite ricorso per Cassazione, facendo rilevare che anche la mancata integrazione e/o l’omesso aggiornamento del Dvr rispetto al rischio biologico in generale, e a quello da Covid-19 in particolare, costituiscono condotte che integrano gli estremi della fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 438 c.p. ( Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni(2) è punito con l’ergastolo [448, 452).e 452 c.p (le previste sanzioni penali conseguenti) , a fronte della loro efficienza causale a cagionare un’epidemia a titolo colposo, come si è verificato nel caso di specie, ove numerosi anziani (oggi deceduti) e i lavoratori dipendenti sono risultati positivi al virus.”

Su tale punto però la Cassazione si è pronunciata in modo avverso al Procuratore di Caltagirone poichè ha precisato che,

non vengono dedotti né illustrati gli elementi e le ragioni logico-giuridiche in base ai quali la condotta omissiva ascritta all’indagato sia causalmente collegabile alla successiva diffusione del virus da Covid-19 tra i pazienti ed il personale dalla casa di riposo diretta dal ricorrente […] Il Tribunale ritiene che, in applicazione delle teoria condizionalistica orientata secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, in assenza di qualsivoglia accertamento circa l’eventuale connessione tra l’omissione contestata al ricorrente e la seguente diffusione del virus non sia possibile ravvisare, nel caso de quo, la sussistenza del nesso di causalità tra detta omissione e la diffusione del virus all’interno della casa di riposo.”

E, sempre a proposito del mancato adeguamento del DVR, la Corte continua sottolineando come “Non è da escludere, infatti, che qualora l’indagato avesse integrato il documento di valutazione dei rischi e valutato il rischio biologico, ex art. 27 D. Igs. 81/2008, la propagazione del virus sarebbe comunque avvenuta per fattori causali alternativi”

Rimane pertanto sanzionabile il mancato adeguamento del DVR ma dallo stesso non consegue automaticamente la colpa per eventuali conseguenze (IL COSIDDETTO NESSO DI CAUSALITA’) di tipo epidemico (diffusione del virus e morti conseguenti) che, perlomeno in questo caso, non è dimostrabile che  siano automaticamente collegabili alla mancanza dello stesso.

QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE