Pubblichiamo la bozza ufficiosa del DL 5 gennaio con l’avvertenza che non necessariamente il testo che verrà pubblicato in gazzetta ufficiale (e del quale daremo notizia appena possibile) corrisponderà completamente.
Dalla bozza ( con le cautele già espresse) si evince che:
ART. 4-quater (Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS –CoV-2)
….l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-2, ….si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato …..che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, …. L’obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022.
ART. 4-quinquies (Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro)
A decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale di cui sopra (50 anni compiuti) devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19.
i datori di lavoro privati …. sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione (ultracinquantenni)…. che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
Il possesso delle certificazioni …dei soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione …che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro.
È vietato l’accesso dei lavoratori di cui al comma 1 (ultracinquantenni) ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di cui sopra . In caso di violazione la sanzione amministrativa è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.
ART. 9-bis.1 (Impiego dei certificati vaccinali e di guarigione)
In particolare, a partire dal 1° febbraio 2021, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa, e fino al 31 marzo 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19:
pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Quindi entro 15 giorni sapremo se i panifici dovranno controllare il greenpass a tutti (e non solo ai cinquantenni) o meno. Come potranno farlo rimane un mistero…
Qui di seguito la
BOZZA UFFICIOSA DECRETO 5 GENNAIO 2022