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L’art. 1 del decreto Aiuti ter ha riconfermato i contributi straordinari sotto forma di credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale ed in particolare un credito d’imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, sempre che il prezzo abbia subìto nel terzo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh, al netto di imposte e sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019; un credito d’imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, il prezzo del gas naturale determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal GME abbia subìto, nel terzo trimestre 2022, un incremento maggiore del 30% sul medesimo periodo del 2019.

Invece, con riferimento al solo mese di dicembre 2022, è intervenuto l’art. 1, comma 1, del decreto Aiuti quater che  ha riconosciuto i medesimi crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale sopra descritti, alle stesse condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022.

si ricorda a tutti i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 (luglio, agosto e settembre) nonché relativi al quarto trimestre 2022 (ottobre, novembre e dicembre) sono tenuti a comunicare, entro il 16 marzo 2023, all’Agenzia delle entrate, l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, “a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito”