Videosorveglianza in azienda . charimenti dal Ministero del Lavoro

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La videosorveglianza in azienda è legittima soltanto se, una volta presentata la richiesta di autorizzazione all’amministrazione competente, la stessa sia stata espressamente accolta con emanazione dello specifico provvedimento. In altre parole, presentata la domanda, in assenza di risposta scritta positiva, non si può applicare la regola del silenzio assenso.

Il chiarimento arriva in risposta all’interpello proposto al Ministero del lavoro dall’Ordine dei Consulenti del lavoro .

Pertanto, così come previsto dall’articolo 4, primo comma, della legge n. 300 del 1970, non è consentita l’installazione ed utilizzo degli impianti di controllo in assenza di un atto espresso
di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale ovvero con uno specifico accordo sindacale, oppure amministrativo, ovvero il ricevimento del provvedimento con cui la richiesta viene accolta.

QUI il testo integrale del provvedimento