
Il Ministero della salute, con nota del 23.12.2024, inviata agli Assessorati regionali alla Sanità, sottolinea come i prodotti alimentari offerti in vendita negli esercizi commerciali
senza preimballaggio, ai sensi dell’art. 44 del Reg. 1169/2011 e dell’art. 19 del D.Lgs. 231/2017, debbano essere accompagnati dalla denominazione dell’alimento e dall’elenco degli ingredienti specificando altresì che nell’elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.
La nota, nel precisare che le indicazioni devono essere rese disponibili:
– in lingua italiana
– chiaramente visibili e leggibili
– direttamente sul prodotto oppure accanto al prodotto, sul contenitore del prodotto, su apposito cartello o registro oppure su altro sistema equivalente, anche digitale, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti.
La nota conclude Invitando le Aziende Sanitarie Locali, a voler vigilare sul rispetto della normativa vigente da parte degli operatori.
Sperando di fare cosa utile, ricordiamo ancora una volta che cosa si intenda esattamente per prodotto non preimballato e prodotto preimballato:
PRODOTTI PREIMBALLATI E NON PREIMBALLATI
Prodotti non preimballati : corrisponde ai prodotti preincartati così come definiti dall’art. 44 del Reg.(UE) 1169/2011 ovvero gli alimenti senza preimballaggio (quindi venduti allo stato sfuso senza alcun tipo di confezionamento), gli alimenti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore e gli alimenti preimballati per la vendita diretta. Con riferimento a quest’ultimo caso, si tratta di prodotti imballati su luoghi di vendita per essere venduti a libero servizio, senza l’assistenza di un addetto, generalmente costituiti da una confezione o da un involucro protettivo. A tale proposito è importante ricordare che la definizione di involgente protettivo è data unicamente al fine di definire il concetto di tara, e, pertanto, il fatto che un prodotto abbia o meno un involgente protettivo non lo qualifica ai fini delle nozioni di “preimballato” o “non preimballato”
Per quanto riguarda il concetto di involgente produttivo bisogna rifarsi all’art. 12 del DM 12.12.1984:
Articolo 12
Involgente protettivo
E’ involgente protettivo tutto ciò che è a diretto contatto con il prodotto fin dal momento in cui viene venduto dal produttore o dal confezionatore e che è utilizzato per preservare il prodotto stesso dai danni che possono derivare alla sua integrità sia dallo sfregamento contro le pareti del contenitore, sia dal contatto con l’ambiente esterno.