TRASMISSIONE CORRISPETTIVI E LOTTERIA SCONTRINI

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Come già ricordato più volte su questo sito, a partire dal 1° Gennaio 2021 sarà obbligatorio aver adeguato il proprio registratore fiscale telematico ( per brevità indicato anche nei documenti ufficiali dalla sigla RT) provvedendo a far modificare all’assistenza tecnica dell’apparecchio il tracciato telematico passando al nuovo formato XML7 e adeguandolo in tal modo  alle nuove specifiche tecniche per l’invio dei corrispettivi  definite dall’Agenzia delle Entrate con il documento del 10 agosto 2020 : ” SPECIFICHE TECNICHE PER LA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2015, N. 127″

SEcondo il documento di cui sopra, Il Registratore Telematico o Server RT, in particolare, deve essere in grado di gestire la corretta differenziazione dei valori dei corrispettivi “non riscossi” riferiti a cessioni di beni ovvero a prestazioni di servizi, a omaggi, a operazioni certificate successivamente con fatture.  Inoltre, deve gestire il numero di documenti commerciali emessi nel periodo e le tipologie di pagamento utilizzate (contanti e elettronico), l’informazione riferita all’accettazione di ticket e buoni fatturati a terzi e l’eventuale informazione riferita allo sconto riconosciuto solo al momento del pagamento nonchè gestire, in caso di pagamento integralmente in contanti, l’arrotondamento previsto.

Sempre nello stesso documento, l’Agenzia  delle Entrate delinea il tema della lotteria degli scontrini rimandando semplicemente le indicazioni al provvedimento Direttoriale del 31 ottobre 2019 Prot. n. 739122/2019 del quale, qui di seguito, riassumiamo i passaggi salienti rimandando però il lettore ad una lettura attenta di tutto il provvedimento che, in particolare, stabilisce che “… tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web, messa a disposizione in area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, sono configurati per consentire, anche mediante lettura ottica, l’acquisizione di un codice lotteria, facoltativamente rilasciato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione commerciale che coincide con il momento di effettuazione dell’operazione.”

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” Il Registratore Telematico genera il tracciato record composto da tutti i documenti commerciali corredati
di codice lotteria dei clienti, così come memorizzato nel Registratore Telematico, per poi trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate. “

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In particolare, oltre ai dati identificativi del RT, i dati oggetto di trasmissione ai fini della lotteria sono:
a) denominazione del cedente/prestatore;
b) identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;
c) identificativo del punto cassa (in caso di server RT);
d) data e ora del documento;
e) importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato;
f) codice lotteria del cliente.

In caso di reso o annullo, relativo ai documenti commerciali precedentemente trasmessi, deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate anche tale operazione. In particolare, sono di interesse i resi e gli annulli inerenti
documenti commerciali madre con codice lotteria perché precedentemente trasmessi al sistema Lotteria.”

Il documento di riferimento relativo alla questione lotteria scontrini  è da considerarsi la Determina dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane Protocollo: 80217 /R.U  del 5.3.2020  che, oltre a delineare le modalità operative e anche pratiche di svolgimento della lotteria stessa, all’art. 13 prevede la possibilità per i consumatori segnalare le eventuali criticità riscontrate: poichè l’intento esplicito della lottera è il contrasto all’evasione basato sul conflitto di interessi tra commerciante e consumatore, è evidente che la segnalazione di un eventuale rifiuto del venditore a registrare la vendita a prescindere dalle motivazioni addotte equivale, per l’Agenzia, a considerare meno affidabile l’azienda dal punto di vista fiscale.  

Articolo 13
(Segnalazioni dei consumatori)
1. Attraverso il “Portale lotteria”, sia nell’area pubblica sia nell’area riservata, è possibile
effettuare segnalazioni di eventuali criticità, incongruenze e/o irregolarità riscontrate nelle
diverse funzionalità del sistema di partecipazione alla lotteria e dello stesso Portale nonché
le segnalazioni di cui all’art. 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 secondo
modalità che verranno indicate sullo stesso Portale e specificate con successivo provvedimento.

L’interpretazione data dell’articolo 13 della determina trova peraltro riscontro nel  D.L. 26/10/2019, n. 124 articolo 20 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili modificando la normativa precedente  che prevedeva addirittura di sanzionare l’esercente ed introducendo invece l’analisi di risdchio evasione a seguito di segnalazione da parte del cliente:
DL124/2019 art. 20:

c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione“.

 

per chi volesse approfondire ulteriormente l’argomento si segnala il

sito DEDICATO dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  accessibile

DIRETTAMENTE DA QUI 

Resta il fatto che, ad oggi, la stragrande maggioranza dei produttori di registratori telematici non è ancora in grado di adeguare le macchine nè alla lotteria degli scontrini nè, tantomeno, ai nuovo formato obbligatorio con il 1 Gennaio.

E questo, al momento, è quanto.