RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA: risposta ad interpello del Ministero del Lavoro

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Il Ministero del lavoro, con risposta ad un interpello relativo alle modalità di designazione del Rappresentanze per la Sicurezza nelle aziende così come previsto dall’ articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008, ha precisato che

– l’articolo 47, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza “, al comma 2, prevede che “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;
– il medesimo articolo 47, al comma 4, sancisce che “Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno” e al comma 5 che “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”;

– l’interpello n. 20 del 6 ottobre 2014 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha precisato che “l‘eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 della Legge 300/70”; 

particolarmente rilevante, specialmente per le aziende dotate di più sedi locali oltre a una sede centrale, la precisazione che segue:

  • la Commissione ritiene che la normativa sopra citata preveda espressamente cosa si intenda per “unità produttiva” ossia lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale e che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ovvero che, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante sia eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

In conclusione,  per aziende con una sede centrale e più unità locali, si raccomanda di valutare con attenzione se sia corretto considerare che sia sufficiente un unico responsabile o serviranno più di un responsabile valutando con attenzione se le sedi secondarie siano dotate sia di autonomia finanziaria che tecnico funzionale.

QUI IL TESTO DELLA RISPOSTA ALL’INTERPELLO