IVA AGEVOLATA per pane con erbe aromatiche

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L’Agenzia delle Entrate, ha risposto ad un interpello sulla base dell’ art. 1  comma 4, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di bilancio 2019”), che ha modificato l’articolo 75, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativamente all’IVA applicabile al pane.

Nello specifico, con Risposta ad Interpello 8 marzo 2022, n. 98, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile ai prodotti di panetteria ordinaria.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che alle cessioni dei seguenti prodotti da forno, realizzati senza aggiunta di vino:

  • taralli gusto bacon (prodotti con farina di frumento, olio di semi di girasole alto oleico, condimento gusto bacon 1,9%, olio extra vergine di oliva 0,8%, sale, aroma naturale di oliva);
  • taralli gusto classico (prodotti con farina di frumento, olio di semi di girasole alto oleico, olio extra vergine di oliva 2%, sale, aroma naturale);

si applica l’aliquota IVA del 4%, sulla base della classificazione effettuata dall’Agenzia delle Dogane e dell’art. 1, comma 4, L. n. 145/2018; tali prodotti rientrano, infatti, tra quelli elencati al n. 15, Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972.

QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA DELL’AGENZIA