
Con la circolare 148 del 12 dicembre l’INPS ha fornito le istruzioni relative al diritto della madre ad astenersi esclusivamente dopo il parto ed entro i 5 mesi successivi allo stesso. In particolare la circolare sottolinea quanto segue:
“1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di
astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo
stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro”.
La disposizione in esame, di cui al comma 1.1 dell’articolo 16, comporta la facoltà per le
lavoratrici gestanti di fruire di tutti i cinque mesi di congedo di maternità a partire dal giorno
successivo al parto.”