INPS: Esonero contributivo per le assunzioni di titolari di assegno di ricollocazione (50%)

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L’INPS ha pubblicato la circolare n. 77 del 26 giugno relativa alla possibilità di fruire di un esonero contributivo del 50% per l’assunzione di personale che fruisca di un assegno di riallocazione.

L’Istituto ricorda che con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, il cosiddetto  “bonus rioccupazione”, spettante al lavoratore cassaintegrato che si rioccupa durante il periodo di fruizione del servizio intensivo, sono state
apportate delle modifiche alla disciplina dell’assegno di ricollocazione che, dal 1° gennaio 2018, è stato esteso, a determinate condizioni, ai titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS).

La riduzione in questione spetta per un periodo massimo di 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e per un massimo di 18 mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato.
La circolare  fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla  misura.

 

QUI LA CIRCOLARE N. 77