INPS: CONGEDO PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI

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L’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 ha introdotto l’istituto del congedo per i genitori di figli in quarantena scolastica:

Art. 5 Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici
1. Un genitore lavoratore dipendente puo’ svolgere la prestazione di lavoro in modalita’ agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

A tale proposito, l’INPS ha emanato la circolare n. 116 del 2 ottobre fornendo le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica.

IL PERIODO PER IL QUALE IL CONGEDO E’ FRUIBILE VA DAL 9 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE.

Si segnalano, perchè di particolare interesse per le aziende, i seguenti punti della circolare:

1. Platea dei destinatari del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli
2. Congedo per i lavoratori dipendenti del settore privato
2.1 Requisiti per la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli
2.2 Durata del congedo ed indennizzo delle giornate lavorative
2.3 Situazioni di compatibilità del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli
2.4 Situazioni di incompatibilità del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli
2.5 Presentazione della domanda

5. Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro
5.1 Datori di lavoro con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali

Si riassumono di seguito alcuni punti salienti della circolare :

la possibilità di beneficiare del congedo di cui trattasi per i soli genitori lavoratori dipendenti escludendo, pertanto, dalla misura  i genitori lavoratori autonomi ma ricomprende i lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno della scuola.

il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve avere meno di 14 anni;

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;

il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso e che, sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dalla normativa in materia di tutela della maternità e paternità. IL periodo di congedo è  coperto da contribuzione figurativa.

Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

In caso di malattia o anche di congedo di maternità/paternità di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio. Ma non è fruibile se il figlio per cui è disposta la quarantena è lo stesso per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per il periodo di quarantena.

Questo è solo un riassunto delle parti salienti della circolare della quale si raccomanda si raccomanda una attenta lettura

QUI IL TESTO DELLA CIRCOLARE INPS n. 116 del 2/10/2020