L’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare ( circolare numero 3/E del 21 febbraio 2020) di chiarimento relativamente ai corrispettivi giornalieri e alla loro trasmissione telematica. La circolare, oltre a ricordare che molte risposte ai quesiti più freqwuenti sono disponibili all’indirizzo web: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scontrino-elettronico
ricorda le regole generali da seguire nonchè le possibili eccezioni .
Va anche richiamata l’attenzione sul fatto che ” la memorizzazione elettronica, e la conseguente emissione del documento commerciale, è effettuata al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione se i detti eventi si verificano anteriormente al
pagamento.”
“A titolo d’esempio, nel caso di cessione di beni senza che sia stato effettuato il pagamento, occorrerà memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del
pagamento a saldo non sarà necessario generare un nuovo documento. commerciale – essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA – e l’esercente potrà dare evidenza dell’avvenuto pagamento con una semplice
quietanza di pagamento oppure direttamente sul documento commerciale già emesso.
Nel caso in cui una prestazione di servizi venga ultimata senza pagamento del corrispettivo, occorrerà memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del
pagamento sarà necessario generare un nuovo documento commerciale – perfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini IVA – richiamando gli elementi indentificativi di quello precedente.
Ciò sempre che il cedente/prestatore non emetta una fattura (ordinaria o semplificata) “immediata”, ossia entro il dodicesimo giorno successivo all’effettuazione dell’operazione ai fini IVA”
La CIRCOLARE 3/E è disponibile integralmente nella sezione “DOCUMENTI/DOCUMENTI TEMATICI ” di questo sito o consultabile direttamente da QUI
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