Importante sentenza della Cassazione in merito alla vendita del pane ottenuto per completamento di cottura di un precotto surgelato: chi lo fa lo deve PRIMA confezionare , e l’obbligo di confezionamento non costituisce in alcun modo una limitazione della concorrenza nè tantomeno della libera circolazione delle merci .
La sentenza fa seguito a quella relativa ai cornetti surgelati venduti dopo essere stati lievitati e cotti nei bar per i quali la cassazione ha ravvisato il reato di frode in commercio.

Riprendiamo dal sito www.agromafie.it gli estratti di maggior interesse delle due sentenze della Cassazione sopra segnalate..
SENTENZA CASSAZIONE:
obbligo confezionamento NELLA VENDITA del PANE DOPO COMPLETAMENTO DI COTTURA
SENTENZA CASSAZIONE:
OBBLIGO DI COMUNICARE L ‘ORIGINE DI PRODOTTO SURGELATO DEI CORNETTI