
Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità la norma perde immediatamente di efficacia e non può più essere applicata, nemmeno nell’ambito dei giudizi in corso.
Ha destato clamore la sentenza 118 del 21 luglio scorso, con la quale la Corte Costituzionale ha affermato che è incostituzionale il tetto delle 6 mensilità previsto dall’articolo 9, comma 1, del Dlgs 23/2015 (decreto sulle tutele crescenti) in relazione all’indennità risarcitoria dovuta al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo disposto da una azienda con meno di 15 dipendenti. La pronuncia è destinata ad avere un impatto rilevante ed immediato sulle piccole aziende.
Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità, infatti, la norma perde immediatamente di efficacia e non può più essere applicata, nemmeno nell’ambito dei giudizi in corso. D’ora in poi, quindi, anche nei procedimenti pendenti e non ancora definiti con sentenza, i giudici, ove dovessero accertare l’illegittimità del licenziamento disposto da una piccola impresa, non saranno più vincolati, nella determinazione dell’indennità risarcitoria, al limite massimo delle sei mensilità.
Tale indennità continuerà, comunque, a essere determinata secondo i criteri già definiti dal Dlgs 23/2015, ossia in misura non inferiore a 3 e non superiore a 18 mensilità.
La pronuncia, al momento, ha un impatto diretto sui licenziamenti disposti nei confronti dei lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del decreto sulle tutele crescenti), ma costituisce un campanello d’allarme per le piccole imprese anche in relazione ai licenziamenti dei lavoratori assunti prima di tale data.
Vale la pena di riportare parte dell’articolo pubblicato da Maurizio Sacconi sul sito ADAPT:
“Continua a pesare sul mercato del lavoro italiano la maledizione dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori anche se, fortunatamente, non appare più in grado di suscitare le emozioni e di generare i conflitti del passato, anche recente. È di questi giorni la pubblicazione delle motivazioni relative alla sentenza 194/2018 della Corte Costituzionale che modifica l’art.3, comma 1, del dlgs 23 del 2015 nella parte in cui predetermina la misura del risarcimento al lavoratore nel caso di licenziamento cui non venga riconosciuta, in sede di giudizio, una adeguata giustificazione. In particolare, la Consulta ritiene che la norma non corrisponda ai principi di eguaglianza e
ragionevolezza in quanto proporziona rigidamente alla sola anzianità di servizio la definizione di quanto spetta al lavoratore senza tenere conto di altre circostanze come la dimensione occupazionale e produttiva dell’impresa o il comportamento delle parti.
La decisione appare motivata dalla volontà di garantire non solo una maggiore tutela a chi deve cercare una nuova occupazione ma soprattutto una più pesante deterrenza nei confronti dell’impresa affinché ponderi adeguatamente le motivazioni del licenziamento.
La sentenza è ragionevolmente destinata a compromettere l’unico effetto positivo della norma che era consistito nella maggiore propensione all’accordo tra le parti. La forte discrezionalità rimessa al giudice del
lavoro incoraggerà ulteriormente una giurisprudenza già fortemente “creativa” e imponderabile. “